Sinistri stradali · Tabelle di risarcimento

Tabelle di risarcimento del danno fisico: i valori di legge 2026

Il valore del punto di invalidità e del giorno di inabilità non li decide l'assicurazione: sono fissati per legge e aggiornati ogni anno con decreto ministeriale. Qui trovi gli importi in vigore, da dove vengono e cosa determina davvero la differenza tra un caso e l'altro.

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In sintesi

In Italia il risarcimento del danno fisico da sinistro stradale segue due sistemi distinti, a seconda della gravità accertata. Le lesioni di lieve entità, da 1 a 9 punti di invalidità, seguono l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni: il valore del primo punto è di 988,45 euro e l'inabilità temporanea assoluta di 57,64 euro al giorno, importi aggiornati dal decreto ministeriale del 20 luglio 2026. Le lesioni di non lieve entità, da 10 a 100 punti, seguono l'art. 138 e la Tabella Unica Nazionale adottata con il DPR 12/2025, valida per tutto il territorio nazionale.

La tabella stabilisce quanto vale un punto. Quanti punti valga la tua lesione lo stabilisce l'accertamento medico-legale — ed è lì, non sull'importo del punto, che si gioca quasi sempre la differenza con l'offerta dell'assicurazione.

Lesioni di lieve entità (1–9 punti): i valori 2026

Sono le cosiddette micropermanenti, la categoria in cui rientra la maggior parte dei sinistri: colpo di frusta, contusioni, distorsioni. L'art. 139, comma 1, prevede un importo che cresce più che proporzionalmente rispetto ai punti, applicando a ciascun punto il coefficiente moltiplicatore indicato dal comma 6.

Valore base del danno biologico permanente per punto di invalidità, da 1 a 9 punti, secondo l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni con il valore del primo punto aggiornato al DM 20 luglio 2026
Punti di invalidità Coefficiente (art. 139 c. 6) Valore base
1 1 988,45 €
2 1,1 2.174,59 €
3 1,2 3.558,42 €
4 1,3 5.139,94 €
5 1,5 7.413,38 €
6 1,7 10.082,19 €
7 1,9 13.146,39 €
8 2,1 16.605,96 €
9 2,3 20.460,92 €

Sul valore base incidono poi due correttivi previsti dalla stessa norma:

I valori in tabella sono il risultato dell'applicazione dei coefficienti di legge al valore del primo punto vigente, prima della riduzione per età e dell'eventuale personalizzazione. Non costituiscono una stima del singolo caso.

Inabilità temporanea: quanto vale un giorno

È la voce che copre il periodo di guarigione, indipendentemente dai postumi. L'art. 139, comma 1, lettera b), fissa l'importo per ogni giorno di inabilità assoluta; quando l'inabilità è parziale, l'importo si riduce in proporzione alla percentuale riconosciuta per ciascun giorno.

Valore giornaliero dell'inabilità temporanea secondo la percentuale riconosciuta
Grado di inabilità Importo per giorno
100% 57,64 €
75% 43,23 €
50% 28,82 €
25% 14,41 €

Attenzione a una confusione molto diffusa: i giorni di prognosi scritti sul referto non sono i giorni di inabilità temporanea. La prognosi è una previsione iniziale; l'inabilità temporanea è il periodo effettivo di ridotta capacità, accertato a posteriori, e può risultare più lungo o più breve. Sul colpo di frusta questa differenza pesa spesso più dei punti.

Lesioni di non lieve entità (10–100 punti): la Tabella Unica Nazionale

Per le lesioni oltre i nove punti il riferimento non è più l'art. 139 ma l'art. 138, attuato con il DPR 13 gennaio 2025 n. 12, che ha introdotto una tabella unica valida su tutto il territorio della Repubblica — per i sinistri stradali e per la responsabilità sanitaria.

Il sistema funziona diversamente da quello delle micropermanenti:

È un cambiamento recente e non ancora recepito ovunque: molte pagine in rete ragionano ancora come se il riferimento per le macrolesioni fossero le tabelle elaborate dai singoli tribunali.

Perché l'offerta dell'assicurazione è quasi sempre più bassa

Se il valore del punto è fissato per legge, la discussione non può che spostarsi altrove — ed è esattamente quello che accade. I tre punti su cui si decide davvero l'importo sono:

Per questo la documentazione medica — referto vicino al sinistro, accertamenti specialistici, continuità delle visite — pesa più di qualunque tabella.

Questa pagina riporta valori normativi in vigore e non costituisce una previsione sull'esito di un caso concreto. La quantificazione dipende dall'accertamento medico-legale e dalle circostanze specifiche.

Domande frequenti sulle tabelle di risarcimento

Qual è il valore del punto di invalidità nel 2026? +
Per le lesioni di lieve entità da 1 a 9 punti (micropermanenti) il valore del primo punto è di 988,45 euro e l'inabilità temporanea assoluta è di 57,64 euro al giorno. Sono gli importi fissati dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 20 luglio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2026, con decorrenza dal mese di aprile 2026. Gli importi sono aggiornati ogni anno in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, come prevede l'art. 139, comma 5, del Codice delle Assicurazioni.
Come si calcola il risarcimento di una micropermanente? +
L'art. 139 del Codice delle Assicurazioni prevede un importo che cresce più che proporzionalmente rispetto ai punti: a ogni punto percentuale si applica un coefficiente moltiplicatore, da 1 per un punto fino a 2,3 per nove punti. Al valore così ottenuto si applica poi una riduzione dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall'undicesimo. Il giudice può inoltre aumentare l'importo fino al 20% quando la menomazione incide in modo rilevante su specifici aspetti della vita della persona o ha causato una sofferenza di particolare intensità. I punti di invalidità li stabilisce l'accertamento medico-legale, non la tabella.
Le Tabelle di Milano si usano ancora? +
Per i sinistri stradali e la responsabilità sanitaria il riferimento è oggi la Tabella Unica Nazionale, adottata con il DPR 13 gennaio 2025 n. 12 in attuazione dell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni, che vale per le lesioni da 10 a 100 punti su tutto il territorio della Repubblica. Le tabelle elaborate dai tribunali conservano rilievo negli ambiti non coperti dalla Tabella Unica Nazionale.
Perché l'assicurazione mi offre meno di quanto risulta dalla tabella? +
Le ragioni più frequenti sono tre: un numero di punti di invalidità inferiore a quello che ritieni corretto, un numero di giorni di inabilità temporanea riconosciuti più basso, oppure la contestazione della lesione stessa. Per le lesioni di lieve entità l'art. 139, comma 2, richiede un accertamento clinico strumentale obiettivo, o visivo per lesioni come le cicatrici: in mancanza, la compagnia nega il danno biologico permanente. La differenza tra offerta e tabella si discute quindi sull'accertamento medico-legale e sulla documentazione, non sull'importo del punto, che è fissato per legge.
La tabella dice quanto mi spetta? +
No. La tabella fissa il valore economico del punto di invalidità e del giorno di inabilità: sono numeri di legge, uguali per tutti. Quanti punti e quanti giorni siano riconosciuti nel singolo caso dipende dall'accertamento medico-legale a guarigione stabilizzata, dalla documentazione clinica e dalla dinamica del sinistro. A queste voci si aggiungono, quando ricorrono, le spese mediche documentate e il danno patrimoniale.
Gli importi valgono anche per la malasanità? +
La Tabella Unica Nazionale del DPR 12/2025 si applica al danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità sia da circolazione di veicoli e natanti sia derivanti dall'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata.
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